Statuto del Soccorso Contadino

STATUTO-Approvato dalla Assemblea Fondativa (Policoro,14Giugno2010)

TITOLO I – DENOMINAZIONE, PRINCIPI, SEDE, SCOPI.

ART. 1 – È costituita un’associazione di promozione sociale di nome “Soccorso Contadino” con sede legale in Policoro, Via Brescia 46.

Art. 1 bis – L’associazione Soccorso Contadino, opera sull’intero territorio nazionale, assume come suo organo di informazione ufficiale il sito web pubblicato all’indirizzo http://www.soccorsocontadino.it ed alle pagine dedicate deposita il suo logo ufficiale e lo statuto stesso

Art. 2 – Il Soccorso Contadino è promosso dall’Associazione sindacale Altragricoltura – Confederazione per la Sovranità Alimentare denominata di seguito Altragricoltura. Altragricoltura, persegue la realizzazione della Sovranità Alimentare in quanto riconoscimento del diritto degli agricoltori a produrre il cibo realizzando reddito, dei lavoratori ad un salario giusto ed a condizioni di lavoro dignitose, di tutti i cittadini a poter accedere ad un cibo sano, nutriente di qualità ad un prezzo giusto. Al fine di realizzare queste condizioni è necessario che nelle campagne italiane e lungo le diverse fasi del processo di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del cibo si realizzi un ambito di rispetto dei diritti fondamentali delle persone, dei rapporti economici e sociali, di pace e giustizia. Il Soccorso Contadino è lo strumento operativo con cui difendere e sostenere la cultura del rispetto dei diritti e della dignità di chi lavora la terra, vive in aree rurali e ne consuma il cibo, contribuendo a promuovere solidarietà nelle comunità rurali e fra chi vive nelle campagne e nelle aree urbane.

Art 3 – Il Soccorso Contadino è uno strumento a disposizione di tutti i componenti ed iscritti ad Altragricoltura ma è, anche, uno spazio aperto alla partecipazione ed all’impegno di altri sia singoli che organizzati che condividono i principi, le finalità, i regolamenti ed il presente Statuto ed operano per realizzarli

“Soccorso Contadino” è un’Associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. I proventi delle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Soccorso Contadino si obbliga a reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 – “Soccorso Contadino”, considerando centrali i diritti di accesso alla terra ed al suo uso consapevole e responsabile, di accesso d un cibo sano, nutriente e culturalmente e socialmente qualificato, alla salute ed alla tutela dell’ambiente, all’accesso al credito e alle altre risorse necessarie alla produzione, alla tutela ed alla funzione sociale dei beni comuni fondamentali come l’acqua, i semi, il patrimonio genetico, all’equità dei rapporti economici e sociali, persegue, con particolare attenzione a chi vive nelle aree rurali, ha un’azienda agricola, lavora la terra o è coinvolto nel ciclo di produzione, distribuzione e consumo degli alimenti, le seguenti finalità:

  1. promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell’ambiente, basata sui principi della Costituzione italiana, della Sovranità Alimentare, della valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie, contro i poteri speculativi e per la difesa dei diritti nelle aree rurali;
  2. promuovere l’elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
  3. promuovere la cultura del risparmio e la gestione consapevole delle risorse come base per contrastare gli effetti della speculazione finanziaria e per assicurare il diritto all’accesso al credito, alla trasparenza, all’equità ed alla correttezza dell’uso delle risorse finanziarie;
  4. promuovere l’elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il signoraggio, l’usura, l’anatocismo e le diverse forme di vessazione ed illegalità nei rapporti di agricoltori e cittadini con il sistema bancario;
  5. promuovere la cultura del rispetto dei diritti del lavoro e la migliore relazione possibile fra agricoltori, lavoratori e consumatori contrastando nelle campagne fenomeni di sfruttamento del lavoro, di riduzione in schiavitù, di degrado civile ed umano della dignità delle persone, di caporalato;
  1. promuovere la cultura dell’integrazione combattendo il razzismo, l’intolleranza religiosa, il sessismo, lo sfruttamento di genere;
  2. promuovere il diritto alla salute per gli agricoltori e i lavoratori lungo le fasi produttive e dei cittadini consumatori al fine di garantire una corretta informazione sui contenuti del cibo;
  3. promuovere il diritto degli agricoltori e dei cittadini ad un uso del territorio socialmente ed ambientalmente corretto e funzionale al mantenimento di aree rurali vive, produttive, ecologicamente sano;
  4. promuovere e diffondere la cultura della riproduzione e della coltivazione delle risorse secondo criteri ambientalmente e socialmente compatibili;
  5. promuovere iniziative di difesa del patrimonio genetico ed ambientale volto a garantire il diritto degli agricoltori e dei cittadini a determinare il ciclo di produzione secondo i principi della trasparenza, della democrazia e della storia delle comunità ;
  6. promuovere e diffondere la cultura dell’acqua, del territorio, della terra, delle risorse genetiche come beni pubblici accessibili alle comunità ed ai singoli;
  7. promuovere e sostenere i diritti delle comunità rurali e dei cittadini alla tutela ed alla conservazione delle culture, dei saperi e delle conoscenza legate al lavoro della terra, alla produzione, trasformazione e consumo del cibo;
  8. promuovere, gestire e sostenere i diritti fondamentali che definiscono la Sovranità Alimentare ovvero il diritto degli agricoltori a produrre il cibo, dei cittadini all’accesso al cibo e dei lavoratori rurali ed impegnati nei cicli di produzione e distribuzione del cibo al salario e a condizioni di lavoro dignitose


ART. 5 – “Soccorso Contadino” persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

  1. organizzare campagne, iniziative culturali, di approfondimento e di informazione;
  2. costituire comitati di esperti e scientifici a sostegno delle azioni che mette in atto al fine di supportarle con la massima efficacia
  3. pubblicare materiali relativi alle iniziative nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente;
  4. organizzare corsi di formazione ed attività di sensibilizzazione ed orientamento per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell’ambiente;
  5. raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sui temi oggetto delle sue finalità;
  6. coordinare un’attività capillare di monitoraggio sull’evoluzione del fenomeno mafioso, dell’usura, dell’indebitamento e dell’insicurezza sociale nelle campagne e della lotta ad essi, nei diversi contesti;
  7. redigere e produrre materiali e rapporti sull’evoluzione del fenomeno mafioso nelle campagne e delle risposte sociali e istituzionali ad esso;
  8. promuovere, assumere e coordinare azioni e campagne per la tutela degli interessi dei cittadini colpiti dagli effetti di disastri ambientali, cattiva gestione del territorio attuando ogni iniziativa possibile per denunciare gli effetti, prevenire i danni, denunciare responsabilità e tutelare gli interessi di quanti ne sono coinvolti con particolare riferimento alle aree rurali
  9. promuovere e gestire nelle campagne azioni volte a superare il caporalato ed a favorire l’integrazione dei soggetti colpiti da questo fenomeno;
  10. costituire nelle aree rurali e nelle città una rete di sportelli di difesa dei diritti di agricoltori, lavoratori impegnati nel ciclo di produzione e distribuzione del cibo e dei consumatori;
  11. promuovere e gestire campagne ed azioni di informazione sui diritti e di difesa legale attivando una rete di assistenza tecnico legale supportata da legali e tecnici;
  12. costituire reti di solidarietà fra soggetti colpiti da illegalità, mafia, usura contribuendo a costituire un ambito di relazione ed interscambio e di superamento dell’isolamento sociale;
  13. promuovere e costituire fondi di solidarietà e muto soccorso fra i soggetti colpiti dalla crisi economica e finanziaria al fine di prevenire gli effetti dell’usura;
  14. promuovere campagne ed iniziative per denunciare, contrastare e superare gli effetti dell’emarginazione sociale indotti dall’indebitamento e dalla crisi economica;
  15. organizzare e promuovere attività di turismo sociale e responsabile finalizzate alla promozione della cultura della legalità ed ai temi oggetto della finalità sociale.
  16. promuovere l’applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle mafie operando, particolarmente lungo la gestione dei cicli di lavorazione della terra e della produzione e consumo del cibo;
  17. costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all’art. 416 ter. del codice penale in tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti al fine di tutelare i diritti degli agricoltori e dei cittadini colpiti da azioni illegali o mafiose.
  18. valorizzare e supportare altre associazioni od Enti, fornendo sostegno e servizi e facilitando la comprensione dei processi sociali ed economici nelle aree rurali;
  19. contribuire a costituire forme di collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nei diversi settori di attività civili e sociali;
  20. contribuire alla nascita di una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione di fenomeni di illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia;
  21. promuovere scambi e gemellaggi tra i soggetti aderenti all’Associazione e con altri che perseguono finalità compatibili.
  22. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, sia con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere, sia con riferimento a quei beni di significativo valore nel perseguimento degli scopi del sodalizio;

“Soccorso Contadino” predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l’efficacia dell’azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale.

“Soccorso Contadino” potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II – SOCI

ART. 6 – Possono essere soci di “Soccorso Contadino” le associazioni, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole, le persone che si impegnano nella promozione e gestione delle iniziative e gli altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale, italiani o stranieri, che perseguano finalità analoghe e compatibili con quelle di “Soccorso Contadino”.

Assumono inoltre qualifica di socio gli eletti alle cariche sociali di “Soccorso Contadino”, di cui all’articolo 17 del presente statuto.

L’adesione dei soggetti associativi di livello nazionale non include i livelli regionali, provinciali, territoriali e di base che possono aderire con specifico atto, con le modalità previste dall’articolo 6 del presente statuto.

Il nome “Soccorso Contadino” è riservato esclusivamente all’associazione come tale e nessun organismo territoriale o nessun socio può assumerlo.

I soci individuali (persone fisiche) secondo modalità definite nel regolamento, eleggono i propri delegati che partecipano, con diritto di voto, alle assemblee regionali e nazionali.

Il regolamento definisce le modalità dell’esercizio del voto, la possibilità di attribuire deleghe, le eventuali articolazioni fra i voti espressi dai soci individuali e di quelli collettivi o dei soggetti istituzionali o giuridici.

Il regolamento, altresì, definisce le modalità con cui l’assemblea elegge i componenti gli organismi per quanto già non definito dal presente statuto ed, in particolare, la ripartizione eventuale fra presenze negli organismi di rappresentanti eletti in quota di soci persone fisiche e di soci collettivi o istituzionali.

ART.7 – La domanda di adesione, da parte di soci collettivi, dovrà essere presentata all’Ufficio di Presidenza Nazionale che ne valuterà l’ammissione o il rigetto motivato dopo avere acquisito

i pareri di cui agli articoli 10 e 11. I soggetti collettivi dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale e regionale, e dal versamento della quota

sociale nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale. La quota associativa ha validità annua.

La certificazione dell’adesione per i soci collettivi, Enti o associazioni avviene tramite “certificato di iscrizione” valido per l’anno di riferimento cui si riferisce l’iscrizione che viene consegnato al rappresentante legale dell’organismo.

I soggetti fisici sottoscrivono la quota annuale decisa dal Consiglio Nazionale e ricevono una tessera nominativa numerata emessa dal Consiglio Nazionale stesso di Soccorso Contadino.

L’Ufficio di presidenza si pronuncia sulla domanda di accettazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. La domanda si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dell’Ufficio di presidenza.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l’interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

L’eventuale sostituzione del rappresentante dell’associazione nella Assemblea nazionale va comunicata all’Ufficio di Presidenza e ai Referenti regionali

ART. 8 – L’Assemblea nazionale può deliberare anche su proposta di un socio o di una istanza, l’esclusione di un socio nei seguenti casi:

  1. inadempienza protratta agli obblighi associativi;
  2. assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di “Soccorso Contadino”.
  3. Nei tempi intercorrenti tra una Assemblea nazionale e la successiva, l’Ufficio di presidenza, in casi di particolare gravità, può deliberare la sospensione di un socio; tale sospensione ha decorrenza immediata e si converte in esclusione definitiva in caso di sua ratifica da parte dell’Assemblea nazionale.
  4. Il socio sospeso od escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.

TITOLO III – ORGANI

ART. 9 – Gli organi dell’Associazione “Soccorso Contadino” sono i seguenti:

  1. Assemblea nazionale;
  2. Assemblee regionali, Coordinamenti regionali e Referenti regionali;
  3. Nodi territoriali;
  4. Consiglio Nazionale;
  5. Ufficio di presidenza;
  6. Collegio dei Revisori dei conti;
  7. Collegio dei Garanti;

A maggior garanzia dei valori associativi nei confronti dei terzi, tutte le cariche sociali sono incompatibili con la contemporanea copertura di incarichi di rappresentanza partitica (carica di Segretario o equipollente).

Nessun amministratore pubblico può essere eletto ad una carica sociale di “Soccorso Contadino” del livello al quale si riferisce la sua responsabilità di potenziale erogatore.

ART. 10 – Assemblea Nazionale.

All’Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, i rappresentanti delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato e

degli altri soggetti collettivi, locali o nazionali, aderenti a “Soccorso Contadino”, coloro che ricoprono cariche sociali, di cui all’art. 17 del presente statuto – ad esclusione dei membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti – e i delegati dei soci individuali nominati secondo procedure indicate nel regolamento.

L’Assemblea è aperta al pubblico.

L’Assemblea nazionale si riunisce almeno una volta all’anno per la valutazione del programma svolto, per definire nuovi programmi di lavoro, per l’esame e la ratifica dei bilanci.

L’Assemblea è inoltre convocata:

  1. per iniziativa del Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno;
  2. su istanza di almeno un terzo dei soci ordinari o da almeno un terzo delle Assemblee regionali.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni dell’assemblea straordinaria sono valide se assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, presenti in assemblea.

La convocazione, contenente la proposta di ordine del giorno, dovrà pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita, in modo da consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche. La convocazione può essere inviata, oltre che a mezzo posta, anche mediante e

-mail e fax. L’ordine del giorno dovrà essere approvato all’apertura dei lavori dell’Assemblea. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono i seguenti:

  1. definire le linee programmatiche dell’attività di “Soccorso Contadino” e individuare le campagne tematiche;
  2. eleggere il Presidente, l’Ufficio di presidenza ed il Presidente onorario c)ratificare le nuove adesioni approvate dall’Ufficio di presidenza; d)eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  1. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
  2. ratificare i bilanci di “Soccorso Contadino” presentati annualmente dal Tesoriere; g)approvare e modificare il Regolamento.

I compiti dell’assemblea straordinaria sono i seguenti:

a)deliberare le modifiche dello statuto; b)deliberare lo scioglimento dell’associazione.

ART. 11 – Assemblee regionali.

All’Assemblea regionale partecipano tutti i soci (associazioni, enti non lucrativi di diritto privato, altri soggetti collettivi privati e soci singoli).

All’Assemblea regionale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci (delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato, degli altri soggetti collettivi privati), i delegati dei soci individuali, eletti sulla base del regolamento, nonché il referente regionale e i referenti territoriali.

L’Assemblea regionale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente regionale. L’assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti.

I compiti dell’Assemblea regionale sono:

a)decidere iniziative da svolgere a livello regionale o da proporre agli organi nazionali; b)coordinare e verificare l’andamento delle campagne nazionali a livello regionale;

c)esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni di livello regionale; d)formulare, su richiesta dell’Ufficio di presidenza, valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito o sponsorizzazioni pervenute a “Soccorso Contadino” da soggetti economici della regione di competenza;

e)eleggere il Referente regionale il quale dura in carica tre anni, rieleggibile per un altro mandato, fatta salva la facoltà dell’Assemblea regionale di revocarlo prima della scadenza del mandato.

Il Referente regionale presiede le riunioni delle Assemblee regionali e del coordinamento regionale, rappresenta Soccorso Contadino nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti

con i media, coordina le attività che l’associazione svolge, anche attraverso i referenti provinciali, a livello regionale e l’attuazione delle decisioni assunte dalla istanze nazionali.

L’Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e decide a maggioranza assoluta degli stessi. In seconda convocazione, le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

L’Assemblea regionale può, comunque, decidere di dotarsi di un regolamento e di articolazioni organizzative che rispondano alle caratteristiche del suo territorio e ne favoriscano il

radicamento sociale promuovendo e costituendo Coordinamenti Territoriali (il cui funzionamento è regolato dalle Assemblee Territoriali) e, di concerto con i Coordinamenti territoriali ove esistano, Nodi informali.

ART. 12 – Assemblee territoriali.

All’Assemblea territoriale hanno diritto di voto i rappresentanti dei soci (delle associazioni, degli enti non lucrativi di diritto privato, degli altri soggetti collettivi privati), i delegati dei soci individuali, eletti sulla base del regolamento, nonché il referente territoriale.

L’Assemblea territoriale si riunisce almeno una volta all’anno e comunque ogni volta sia necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

Essa è convocata e presieduta dal Referente territoriale. L’assemblea è inoltre convocata su istanza di un terzo dei suoi componenti.

I compiti dell’Assemblea territoriale sono:

a)decidere iniziative da svolgere a livello territoriale o da proporre agli organi regionali; b)coordinare e verificare l’andamento delle campagne regionali a livello territoriale; c)esprimere parere sulle richieste di adesione di nuovi gruppi o associazioni locali presenti sul territorio di competenza;

  1. formulare, su richiesta dell’Ufficio di presidenza, valutazioni su eventuali donazioni, lasciti, offerte di servizi a titolo gratuito o sponsorizzazioni pervenute a “Soccorso Contadino” da soggetti economici del territorio di competenza;
  2. eleggere il Referente territoriale (se occorre di un Comitato di sostegno che lo coadiuva) che dura in carica tre anni, rieleggibili per un altro mandato, fatta salva la facoltà dell’Assemblea territoriale di revocarlo prima della scadenza del mandato.

Il Referente territoriale presiede le riunioni delle Assemblee territoriale , rappresenta Soccorso Contadino nelle relazioni con Enti e istituzioni locali e nei rapporti con i media e coordina l’attuazione delle decisioni assunte dalle istanze regionali;

L’Assemblea territoriale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta degli stessi. In seconda convocazione, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che hanno diritto al voto.

L’Assemblea territoriale può, comunque, decidere di dotarsi di un regolamento e di articolazioni organizzative che rispondano alle caratteristiche del suo territorio e ne favoriscano il radicamento sociale.

Art. 13 – Coordinamenti regionali e territoriali.

I coordinamenti regionali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella regione, nonchè dai delegati dei soci individuali, dai rappresentanti dei Nodi di responsabilità e dai Referenti territoriali.

I coordinamenti regionali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente regionale.

Per rispondere ad una migliore articolazione sul territorio dell’azione del Soccorso Contadino e favorire la partecipazione e la migliore efficacia alla sua azione, possono essere costitui Coordinamenti Territoriali che sviluppano l’attività dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza.

Parimenti a quelli regionali i coordinamenti territoriali sono composti dai rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nel territorio, nonchè dai delegati dei soci individuali e dai rappresentanti dei Nodi di responsabilità.

I coordinamenti territoriali possono dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente territoriale.

I Coordinamenti Territoriali sono proposti dal Referente Regionale all’Ufficio di Presidenza che ne delibera la costituzione e ne inserisce i riferimenti nella pagina web del Soccorso Contadino, compresa l’individuazione del Refente Territoriale che svolge funzioni di coordinamento ed animazione.

Per il suo funzionamento il Coordinamento territoriale si dota di un Referente Territoriale. Le Assemblee territoriali sono partecipate da tutti i soci (associazioni, enti non lucrativi di dirittoprivato, altri soggetti collettivi privati e soci singoli)

Art. 13 bis – Nodi

I Nodi sono gruppi informali di persone, realtà o associazioni di un determinato territorio che, non potendosi ancora costituire in coordinamento o nonostante la presenza di un coordinamento, decidono di impegnarsi e formarsi per proporre le azioni di Soccorso Contadino nel territorio di loro competenza.

I Nodi vengono ufficializzati dal Referente territoriale o, in via sussidiaria, dal Referente regionale o dall’incaricato dell’Ufficio di Presidenza.

L’autorizzazione a costituirsi in Nodi di Soccorso Contadino potrà essere revocata in qualunque momento dal Referente Territoriale (se esiste) o, in via sussidiaria, dal Referente regionale, sentito il parere del Coordinamento regionale, o dall’incaricato dell’Ufficio di Presidenza, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza, nel caso in cui l’attività svolta non sia conforme al presente statuto di Soccorso Contadino.

ART. 14 – Cariche sociali

Le cariche sociali di “Soccorso Contadino” sono le seguenti:

  1. Il Presidente Nazionale
  2. Il Presidente onorario
  3. I membri dell’Ufficio di Presidenza
  4. I Referenti regionali
  5. I referenti territoriali
  6. I membri del Collegio dei Revisori
  7. I membri del Collegio dei Garanti.

ART. 15 – Consiglio nazionale dei Referenti regionali e territoriali e delle associazioni nazionali. Il Consiglio nazionale è composto dall’Ufficio di presidenza, dai Referenti regionali e territoriali e dai rappresentanti delle associazioni nazionali aderenti a “Soccorso Contadino”.

Il Consiglio nazionale è convocato su iniziativa dell’Ufficio di presidenza almeno una volta ogni sei mesi; può essere inoltre convocato su istanza di un quinto dei referenti regionali o di un quinto dei rappresentanti di associazioni nazionali.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio delibera con la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Hanno diritto di voto i membri dell’Ufficio di presidenza, tutti i referenti regionali e territoriali ed i rappresentanti delle associazioni nazionali.

I compiti del Consiglio sono i seguenti:

  1. promuovere la realizzazione degli obiettivi associativi nell’ambito degli indirizzi provenienti dall’Assemblea nazionale e tenendo conto delle proposte provenienti dalle Assemblee regionali e territoriali o dalle Associazioni aderenti a “Soccorso Contadino”;
  2. deliberare l’apertura di eventuali sedi nazionali decentrate sul territorio incaricate di seguire specifiche campagne o di approfondire particolari tematiche;
  3. valutare, in corso di realizzazione e al loro termine, i risultati delle campagne e delle attività promosse da “Soccorso Contadino”,
  4. promuovere la circolazione delle informazioni all’interno di “Soccorso Contadino” e curare le attività informative rivolte all’esterno;
  5. approvare, su proposta dell’Ufficio di presidenza, le norme di convocazione dell’Assemblea di “Soccorso Contadino”;
  6. stabilire la quota annuale di associazione.

Il Consiglio nazionale potrà inoltre promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tematici per approfondire specifiche questioni di interesse dell’Associazione o per predisporre materiali informativi e di divulgazione.

ART. 16 – Ufficio di presidenza

L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente onorario e da membri eletti dall’assemblea dei soci; consta di un numero minimo di tre membri (compreso il Presidente) fino a dodici, eletti dall’assemblea dei soci, su proposta del Presidente.

Il Presidente e l’Ufficio di presidenza durano in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Soccorso Contadino potendo esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In assenza del Presidente, le riunioni dell’Ufficio di Presidenza saranno presiedute dal membro più anziano.

Il Presidente nomina, tra i membri dell’Ufficio di Presidenza, il Coordinatore al quale conferisce la delega dei poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Soccorso contadino è un agricoltore o un lavoratore impegnato nella produzione agricola, è scelto per la sua chiara rappresentatività e capacità nell’impegno per la difesa dei diritti nelle aree rurali.

Il Presidente del Soccorso Contadino è proposto dall’Associazione Altragricoltura che ne motiva all’Assemblea la proposta.

I compiti del Presidente sono:

  1. nominare tra i membri dell’Ufficio di Presidenza il Coordinatore cui delegare i poteri di ordinaria amministrazione;
  2. convocare e presiedere l’Assemblea dei soci; c)convocare e presiedere il Consiglio nazionale;
  1. sovrintendere e coordinare l’insieme degli organi e delle attività di “Soccorso Contadino”, promuovendo il rispetto dei valori dello Statuto e degli indirizzi forniti dall’Assemblea nazionale.
  2. nominare il tesoriere;

L’Ufficio di presidenza svolge collegialmente le seguenti funzioni:

  1. deliberare, sentito il parere delle Assemblee regionali, in merito alle richieste di adesione dei nuovi soci e dei nuovi sostenitori;
  2. esercitare un ruolo di garanzia e di composizione delle controversie che sorgano all’interno dell’associazione;
  3. predisporre, di concerto con la Riunione dei Referenti, la relazione annuale da presentare alla Assemblea nazionale sull’attività di “Soccorso Contadino”;
  4. concedere e revocare l’autorizzazione alle assemblee regionali e provinciali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi;
  5. nominare i responsabili dei progetti nazionali, dei gruppi di lavoro nazionali e delle commissioni nazionali permanenti;

Il Presidente onorario è figura di prestigio e svolge azioni di promozione pubblica del Soccorso Contadino; il Presidente Onorario promuove e presiede il Comitato Scientifico proponendone la composizione all’Ufficio di Presidenza che ne delibera la costituzione e le modalità di funzionamento. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza senza esercitare diritto di voto. Il Tesoriere gestisce il patrimonio e le attività economiche dell’associazione, e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare annualmente all’Assemblea nazionale dei soci.

Il Tesoriere gestisce l’attività economica potendo aprire, gestire e disporre conti correnti di norma a firma singola o, di caso in caso e secondo le determinazioni dell’Ufficio di Presidenza, a firma congiunta con il Presidente.

L’Ufficio di Presidenza può determinare la costituzione di un Ufficio di Tesoreria per supportare il Tesoriere nelle sue attività.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere, proposti dall’Ufficio di presidenza e approvati dall’assemblea.

ART. 17 – Revisori dei conti.

IL Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea nazionale, dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa

I revisori dei conti scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, non debbono necessariamente appartenere all’Assemblea.

ART. 18 – Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è composto da almeno tre membri eletti (comunque in numero dispari) dall’Assemblea nazionale scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che non siano titolari di diritto di voto nell’Assemblea nazionale o nella Riunione dei Referenti

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati contro le decisioni dell’Ufficio di presidenza in materia di ammissione di nuovi soci e di sospensione di un socio, di revoca dell’autorizzazione alle assemblee regionali di costituirsi come soggetti associativi e giuridici autonomi, sulle decisioni assembleari di esclusione, e inoltre su eventuali controversie interne.

TITOLO IV. PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO – SCIOGLIMENTO

ART. 19 – Il patrimonio di “Soccorso Contadino” è costituito da:

  1. le quote associative;
  2. beni acquisiti direttamente dall’Associazione;
  3. contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;
  4. le donazioni, i lasciti ed elargizioni ed altri eventuali contributi provenienti da privati;
  5. proventi di campagne di autofinanziamento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell’associazione

ART. 20 – L’esercizio finanziario si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, e sottopone il primo al Collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data fissata per l’approvazione del bilancio. Il Collegio dei revisori dovrà esprimere i propri pareri in merito al bilancio sottoposto al suo esame entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, in caso di difficoltà nella convocazione dell’assemblea, entro il termine più lungo di sei mesi.

Il bilancio consuntivo, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico ed inviato, a cura della Riunione dei Referenti, a tutti i soci.

ART. 21 – Scioglimento – cessazione – estinzione.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti; contestualmente l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività con fini di utilità sociale conformi alle finalità di “Soccorso Contadino”.

ART. 22 – Clausola transitoria

L’assemblea costitutiva del Soccorso Contadino è promossa dal direttivo nazionale della Confederazione Altragricoltura che delega il suo esecutivo nazionale a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione dell’associazione Soccorso Contadino adottando il presente statuto, compresa la costituzione dei primi organismi dirigenti.

A partire dall’atto costitutivo e fino alla convocazione della prima assemblea nazionale degli iscritti, da tenere possibilmente entro un anno dalla costituzione del Soccorso Contadino e, comunque, non oltre i 24 mesi, viene assunto un periodo transitorio di gestione finalizzato a sviluppare il massimo dell’adesione all’associazione.

In questa fase l’Ufficio di Presidenza assume tutte le responsabilità in ordine al funzionamento degli organismi operando per promuovere i coordinamenti regionali, territoriali ed i nodi, anche adottando procedure semplificate ed in deroga allo statuto garantendo comunque il rispetto dello spirito, degli indirizzi costitutivi e delle norme e leggi vigenti.

ART. 23 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.